Piano di Emergenza Interno – Impianti gestione Rifiuti

Pubblicato da Marco Barragato il

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre u.s., è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021, recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” che si allega.

Tale provvedimento prevede la redazione di un piano di emergenza esterno per gli impianti autorizzati al trattamento e stoccaggio rifiuti.

Le Linee Guida si applicano agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti, ma anche ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati.

Ai sensi dell’articolo 1, i titolari degli impianti entro il 6 dicembre 2021 trasmettono al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per aggiornare il Piano di Emergenza Esterna (PEE) entro il 06/12/2022.

Le Linee Guida sono strutturate in tre parti:

una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
– una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale,
– schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.
Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all’interno dell’impianto.
Il documento precisa che alla luce degli incidenti occorsi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, gli eventi che possono comportare possibili situazioni di rischio o di pericolo sono così individuabili:
1. incendi;
2. esplosioni;
3. incendi per guasti agli impianti con possibili conseguenti fughe di biogas;
4. dispersione di sostanze pericolose con ricadute sull’ambiente esterno (inquinamento falda; terreni confinanti, etc.).
L’allegato B definisce le modalità di valutazione dell’indice di rischio e della relativa distanza di attenzione può essere determinata.
Nel caso in cui l’indice di rischio IR calcolato col metodo a indici risulti pari a 0, o nel caso in cui le aree di impatto non escano dai confini dello stabilimento, il Prefetto è esentato dalla predisposizione del PEE.
Al gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti.
Il gestore è preposto a tutti gli interventi di competenza dell’azienda in materia di gestione dell’emergenza. Resta inteso, peraltro, che il gestore ha la facoltà di delegare uno o più persone per la realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, il gestore ha l’obbligo di segnalare la persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente.

La compilazione e predisposizione del PEI dovrà avvenire tramite portale https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login con accesso SPID.

 

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