Circolare 12/04/2021 – TARI: Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali
La circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Tassa Asporto Rifiuti (TARI) a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
In particolare, la Circolare del Ministero, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese (comprese nell’elenco L-Quinquies del D.Lgs 152/06 – parte IV), che producono rifiuti urbani (compresi nell’elenco L-Quater del D.Lgs 152/06 – parte IV), possono decidere di non servirsi più del servizio pubblico di raccolta rifiuti e pertanto sono esonerati dal pagamento della quota variabile del tributo TARI in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma. Per ottenere tale detassazione l’impresa dovrà stipulare un contratto con un’azienda di gestione rifiuti della durata di cinque anni rinnovabili. Occorrerà comunicare tale scelta al Comune, o al gestore del servizio entro il 31 maggio di ogni anno.
Relativamente, invece, alle imprese industriali, dove vengono prodotti rifiuti speciali a prescindere dalla tipologia, la suddetta circolare specifica che tali superfici di lavorazione industriale, compresi magazzini e/o depositi ad esse collegate, sono esenti totalmente dalla TARI ad esclusione della sola zona uffici, mensa, spogliatoi ecc. (aree dove continuano ad essere prodotti rifiuti urbani). Le imprese industriai dovranno pertanto provvede a rivolgersi ad aziende autorizzate per il recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti.