INFORMATIVA AUTODEMOLITORI

Pubblicato da Marco Barragato il

Al fine di sintetizzare le modifiche rivolte alla categoria autodemolitori derivanti dal D.Lgs 119/2020, siamo a riassumere quanto segue: Dal 27 settembre 2020

TEMPI PER LA MESSA IN SICUREZZA

Deve essere effettuata entro 10 gg lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro (e dalla sua registrazione nel registro di P.S.), il veicolo dovrà essere messo in sicurezza, indipendentemente dall’avvenuta radiazione (per la quale i tempi restano 30 gg lavorativi dalla registrazione nel registro di P.S.).

S i ribadisce che le operazioni di messa in sicurezza sono:

  • rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
  • rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
  • rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
  • prelievo del carburante e avvio a riuso;
  • rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l’asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
  • rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura; l’olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
  • rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb;
  • rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti

 PESATURA VEICOLI.

Entro il 31/12/2020 l’autodemolitore dovrà dotarsi di un sistema di pesatura per i veicoli in ingresso. Il sistema potrà essere una pesa, ma anche altro sistema di pesatura (es. su muletto o carrello elevatore), a patto che vi sia un riscontro certo dell’avvenuta pesatura (es. bindello). Tale interpretazione deriva anche dal fatto che il centro dovrebbe certificarsi ISO9001 e ISO14001. Se l’autodemolitore non fosse in grado di rispettare il termine del 31/12/2020, l’autorità competente potrebbe concedere una proroga di 12 mesi a patto che il centro adotti comunque di sistemi di pesatura alternativi, anche esterni al centro stesso.

PEZZI DI RICAMBIO

Per i ricambi attinenti alla sicurezza, rimane l’obbligo di vendita all’autoriparatore, ma a nostra personale interpretazione si può intendere che la vendita può avvenire anche a terzi previa verifica specifica del ricambio da parte di un autoriparatore, che ne certifichi idoneità e funzionalità;

Per tutti gli altri pezzi di ricambio l’autodemolitore dovrà:

  • eseguire operazioni di pulizia, controllo, riparazione e verifica di funzionalità;
  • garantire la tracciabilità dello stesso riportando l’indicazione del numero di matricola del ricambio nel documento di vendita;

per parti di ricambio immatricolati  si  intende  il  numero  identificativo  già  presente  sul  ricambio  (es.  motore). Si precisa che la nuova norma non prevede una specifica sanzione per la violazione di tale disposizione. Ovviamente rimane la possibilità che questa possa essere interpretata eventualmente dagli organi di controllo.

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E 14001: Alla luce dei nuovi obblighi del produttore del veicolo, le case costruttrici monitoreranno, attraverso i concessionari presenti sul territorio, le condizioni dei centri di autodemolizione, scegliendo prevalentemente, se non esclusivamente, quelli certificati ISO 9001 e ISO 14001; Si consiglia pertanto di intraprendere un percorso di implementazione per la certificazione ISO.
MUD: Per chi non presenta la dichiarazione annuale MUD Autodemolitori è prevista, oltre alla sanzione amministrativa, anche una sospensione dell’attività per un periodo da 2 a 6 mesi. L’Autodemolitore ha facoltà di presentare entro 60 gg (dal termine del MUD 30/04) eventuali rettifiche o integrazioni; si ribadisce che il MUD Autodemolitore è la fonte ufficiale per il Ministero al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal D.Lgs 209/03 (recupero, riciclaggio, bonifica ecc.).
SANZIONI: Relativamente a quanto previsto dal D.Lgs 209/03 modificato con il D.Lgs 119/2020 si riassumono brevemente le sanzioni principali per l’Autodemolitore.
Sanzione dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da € 3.000 e € 30.000, per:
  • non rispetto il termine dei 10 giorni per la messa in sicurezza;
  • operazioni di smontaggio dei ricambi prima della messa in sicurezza;
  • mancata rimozione delle componenti che possano contaminare i rifiuti da conferire al frantumatore;
  • mancata esecuzione delle nuove operazioni di condizionamento (pulizia, controllo, riparazione e verifica di funzionalità) dei ricambi messi in commercio;

Sanzione con ammenda da € 300 a € 3.000 per:

  • mancata emissione del certificato di rottamazione;

Sanzione con ammenda da € 1.000 a € 5.000 per:

  • omissione della radiazione al PRA entro 30 giorni dalla presa in carico;
  • mancata annotazione sul registro dei VFU;
  • trattamento del VFU prima della cancellazione al PRA;

Sanzione con ammenda da € 3.000 a € 18.000 e possibile sospensione dell’autorizzazione da 2  a 6  mesi per omessa o errata compilazione e presentazione del MUD.

Categorie: Ambiente